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Studio di Architettura Marcello Milone

Lo Studio di Architettura MARCELLO MILONE nasce nel 1998 ad opera dell’Arch. Milone come studio professionale, localizzato in via Baiesi, 17/D – CAP 40011 Anzola Emilia (BO). La massimizzazione del livello qualitativo dei prodotti e del servizio offerto è un obiettivo fondamentale dello Studio di Architettura MARCELLO MILONE che, unito alla snellezza e flessibilità dell’organizzazione ed all’accuratezza delle attività svolte, costituisce un punto di grande forza dello Studio. Altri punti di forza dell’azienda sono i servizi in materia di sicurezza, la progettazione e la direzione lavori antincendio e l’aggiornamento continuo del personale.

Nell’attuale contesto di grande competitività sul mercato, lo Studio ha voluto intensificare il processo di miglioramento qualitativo nella fornitura di servizi progettando ed adottando al proprio interno un Sistema di Gestione della Qualità in linea con la norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015, Certificato n.: 10000405547-MSC-ACCREDIA-ITA rilasciato dall’Ente accreditato DNV-GL. Tale Sistema fornisce gli strumenti indispensabili per il processo di miglioramento auspicato.

Studio di Architettura Marcello Milone
Via Baiesi, 17/D – CAP 40011 Anzola Emilia (BO)
Ragione sociale: Studio di Architettura MARCELLO MILONE
Iscritto all’ordine degli architetti della provincia di Bologna al n. 3212
Iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D.M. 08/03/06 n. 139 al n. BO3212A217
Iscritto nell’elenco dei periti del tribunale di Bologna
Codice destinatario univoco: W7YVJK9
Partita IVA: 03528750650

Servizi Offerti

Lo studio di Architettura Marcello Milone svolge attività di:

  • Consulenza, progettazione e direzione lavori nell’ambito dei servizi previsti in materia di prevenzione incendi e le attività ad essa correlate
  • Servizi in materia di sicurezza in ambienti di lavoro e cantieri
  • Verificare la disponibilità dei materiali di costruzione necessari e delle risorse dell’appaltatore per un corretto rispetto dei tempi pianificati;
  • Provvedere affinché le attività si svolgano in accordo alle normative di sicurezza ed alle prescrizioni di qualità;
  • Emettere i rapporti sullo stato dei lavori, sulle criticità e sulle opere relative alle singole discipline;
  • Rispettare i tempi di programma;
  • Controllare la contabilità dei lavori;
  • Controllare il personale di cantiere,
  • Far rispettare l’ordine dei lavori in cantiere ed i requisiti di sicurezza sul lavoro,
  • Assistenza nelle fasi di collaudo.
SCOPRI DI PIU’
  • verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  •  verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  • organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  • segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e 97 del D.Lgs. 81/08, alle prescrizioni del piano di sicurezza, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
  • sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
  • nei casi di cui all’articolo 90, comma 5 del D.Lgs. 81/08, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo.
SCOPRI DI PIU’
  • Assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione RSPP
  • Consulenza al datore di lavoro nell’ambito dell’igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro
  • Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi DVR e pianificazione temporale degli interventi necessari;
  • Analisi del fabbisogno aziendale in riferimento alla valutazione del rischio, redazione di procedure gestionali, pianificazione della formazione e addestramento attraverso specifici corsi.
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Il processo di progettazione di impianti nello Studio di architettura MARCELLO MILONE rappresenta un importante servizio fornito al cliente.

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